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	<title>La Dea della caccia &#187; Legale</title>
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	<description>Il blog della caccia, delle passioni venatorie, natura, ambiente e...</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:55:58 +0000</pubDate>
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		<title>COLLARI ELETTRICI, IL GIUDICE ASSOLVE</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 16:44:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

		<category><![CDATA[collare elettrico]]></category>

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		<description><![CDATA[La sentenza del Tribunale di Lucca n.2431/09 fa propri una serie di concetti in materia di uso di strumenti di correzione ed addestramento cani con particolare riferimento ai collari elettrici assolvendo dall&#8217;accusa di maltrattamento un venditore di tali strumenti.
Come è noto i collari elettrici da addestramento sono stati considerati, a più riprese, strumenti atti a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La sentenza del Tribunale di Lucca n.2431/09 fa propri una serie di concetti in materia di uso di strumenti di correzione ed addestramento cani con particolare riferimento ai collari elettrici assolvendo dall&#8217;accusa di maltrattamento un venditore di tali strumenti.<br />
Come è noto i collari elettrici da addestramento sono stati considerati, a più riprese, strumenti atti a infliggere gravi sofferenze agli animali a prescindere dal modo di utilizzazione.<br />
Normative Ministeriali o Regionali hanno a più riprese disposto il divieto di utilizzo di tali strumenti nell&#8217;addestramento dei cani partendo da tale presupposto.<br />
In materia si sono pertanto svolti molti processi penali dove veniva contestato, all&#8217;utilizzatore o al venditore dei collari elettrici da addestramento, la violazione dell&#8217;art. 544 ter C.p. o dell&#8217;art. 727 C.p. a seconda che venisse ravvisato dolo o colpevolezza nel soggetto ritenuto responsabile.Con estrema ragionevolezza la sentenza del Tribunale di Lucca, così come la Corte di Cassazione (Cass. 15061 / 07 ), hanno ribadito che unico elemento da valutare sia il comportamento attuato dall&#8217;utilizzatore dello strumento usato per l&#8217;addestramento e l&#8217;eventuali sofferenze effettivamente inflitte e non presunte.<br />
Il collare elettrico da addestramento non è uno strumento illecito, ma la violazione delle norme penali può conseguire solo dall&#8217; abuso dello stesso, così come può accadere per tutti gli strumenti usati per addestramento degli animali.<br />
Tali principi dovranno essere considerati dal legislatore,Statale e Regionale, in modo che non siano adottate norme generiche di divieto d&#8217;uso di alcuni strumenti di addestramento, con particolare riferimento ai collari elettrici, ma che siano valutati i comportamenti di volta in volta posti in essere dai soggetti .<br />
In tal senso dovrà essere interpretato anche l&#8217;art. 11 comma 2 Legge Regionale Toscana n. 59 / 2009 Che vieta l&#8217;uso di collari elettrici nel contesto di una prescrizione normativa che fa riferimento a comportamenti violenti o costrittivi nei confronti degli animali.<br />
Avvocato Andrea Bartali<br />
Da www.federcacciatoscana.it</p>
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		<title>FEDERFAUNA: “I VERTICI LAV SUL BANCO DEGLI IMPUTATI PER DIFFAMAZIONE”</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:35:03 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Apprendiamo da un comunicato stampa di FederFauna che, contrariamente a quanto richiesto dal Pubblico ministero, che aveva già presentato ad ottobre dello scorso anno una richiesta di archiviazione, &#8220;il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale penale di Roma ha deciso di procedere nei confronti del presidente e del vice presidente della Lav per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apprendiamo da un comunicato stampa di FederFauna che, contrariamente a quanto richiesto dal Pubblico ministero, che aveva già presentato ad ottobre dello scorso anno una richiesta di archiviazione, &#8220;il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale penale di Roma ha deciso di procedere nei confronti del presidente e del vice presidente della Lav per il reato di diffamazione&#8221;. Tale procedimento è scaturito da una denuncia querela presentata dal segretario generale di FederFauna Massimiliano Filippi, in seguito a dichiarazioni &#8220;lesive della reputazione di tutti coloro che lavorano con gli animali&#8221;. Alla richiesta di archiviazione avanzata dal P.M., l&#8217;avvocato Massimiliano Bacillieri, responsabile dell&#8217;ufficio legale della Confederazione che unisce allevatori, commercianti e detentori di animali, aveva risposto depositando opposizione. Questa, giudicata ammissibile, ha fatto sì che la richiesta di archiviazione non potesse essere accolta.<br />
A.B.</p>
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		<title>CACCIATORE ASSOLTO: L’OASI NON ERA DELIMITATA</title>
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		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:00:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

		<category><![CDATA[iglesias]]></category>

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		<description><![CDATA[Il tribunale di Iglesias ha assolto un cacciatore di  Villacidro, che nel 2008 venne trovato armato in un’oasi faunistica in  territorio Domusnovas. Al confine, infatti, non era presente alcun cartello a  delimitare l’area protetta.
“Fernando  Madeddu, 51 anni”, si legge in un articolo de La Nuova Sardegna, “venne trovato con il fucile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il tribunale di Iglesias ha assolto un cacciatore di  Villacidro, che nel 2008 venne trovato armato in un’oasi faunistica in  territorio Domusnovas. Al confine, infatti, non era presente alcun cartello a  delimitare l’area protetta.</p>
<p><em>“Fernando  Madeddu, 51 anni”,</em> si legge in un articolo de La Nuova Sardegna, <em>“venne trovato con il fucile a  tracolla nell’oasi faunistica nelle montagne di Marganai durante un controllo  degli uomini della forestale”</em>. Ora, però, è stato assolto per non aver  commesso il fatto. Secondo gli accertamenti, infatti, al confine <em>“non esisteva  alcun cartello e non c’era indicazione che segnalasse eventuali sconfinamenti”</em>.  La delimitazione dell’oasi è risultata indispensabile per determinare  l’eventuale volontarietà di commettere un illecito. Molti cacciatori  effettuerebbero le battute nelle vicinanze dell’area per sfruttare eventuali  sconfinamenti dei cinghiali, e dato che al momento del controllo dei rangers  Madeddu aveva a spalla il fucile, <em>“si presume che fosse in procinto di  recuperare il punto base della compagnia di caccia grossa”.</em></p>
<p>A.B.</p>
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		<title>PARCO DELLE GRAVINE: CACCIATORE VINCE IL RICORSO</title>
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		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 18:38:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

		<category><![CDATA[parco delle Gravine]]></category>

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		<description><![CDATA[Come fa un cacciatore a sapere di trovarsi all&#8217;interno di un&#8217;area protetta se non vi sono le pur previste tabelle a delimitarne i confini? Unica certezza, quando si viene colti in condizioni di inconsapevole flagranza, è il sequestro dell&#8217;arma. E così è successo a un 33enne di Palagianello (TA) trovato armato all&#8217;interno del Parco delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come fa un cacciatore a sapere di trovarsi all&#8217;interno di un&#8217;area protetta se non vi sono le pur previste tabelle a delimitarne i confini? Unica certezza, quando si viene colti in condizioni di inconsapevole flagranza, è il sequestro dell&#8217;arma. E così è successo a un 33enne di Palagianello (TA) trovato armato all&#8217;interno del Parco delle Gravine. Una storia come molte ne abbiamo sentite o addirittura vissute in prima persona, ma questa volta, si legge su La Gazzetta del Mezzogiorno, si parla già di &#8220;una sentenza destinata a fare giurisprudenza&#8221;. La settimana scorsa, infatti, è stato accolto dalla Suprema Corte il ricorso presentato dall&#8217;avvocato del cacciatore, e &#8220;le motivazioni addotte dalla Cassazione&#8221;, si legge nell&#8217;articolo, &#8220;non potranno non essere tenute in debito conto, considerando che non solo il Parco delle Gravine non è mai stato delimitato, ma non è stato mai, a cinque anni dall&#8217;istituzione dell&#8217;area protetta, creato l&#8217;ente di gestione&#8221;. I divieti all&#8217;esercizio venatorio e di ingresso con armi all&#8217;interno di un&#8217;area protetta hanno efficacia quando l&#8217;area stessa è stata perimetrata da apposita tabellazione che renda visibili i suoi confini. Pertanto, l&#8217;accertamento della presenza di idonea tabellazione, ritenuto erroneamente superluo nel caso del cacciatore di Palagianello, è invece indispensabile. Secondo la Cassazione, infatti, &#8220;qualora effettivamente, come sostiene la difesa, non vi fosse prova dell&#8217;esistenza di una regolare tabellazione, mancherebbe il fumus del reato ipotizzato e non vi sarebbero i presupposti per mantenere il sequestro probatorio&#8221;.</p>
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		<title>Modificato il decreto sulle Zsc e Zps</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:04:02 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

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		<category><![CDATA[Zsc]]></category>

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		<description><![CDATA[È stato pubblicato ieri, 10/2/09 sulla Gazzetta ufficiale n.33 il decreto con cui il ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio e del mare modifica il precedente del 17 ottobre 2007 denominato &#8220;Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)&#8220;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stato pubblicato ieri, 10/2/09 sulla Gazzetta ufficiale n.33 il decreto con cui il ministero dell&#8217;Ambiente e della Tutela del territorio e del mare modifica il precedente del 17 ottobre 2007 denominato &#8220;<strong>Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)</strong>&#8220;. Ne riportiamo il testo con le modifiche apportate. A una prima occhiata, oltre allo spostamento del divieto dell&#8217;uso dei pallini in zona umida alla stagione 2009/10 (ma ormai l&#8217;attuale stagione venatoria è finita), anche la riacquisita possibilità di cacciare a gennaio e il permanere del divieto di caccia a moretta e combattente con un&#8217;apertura per la pernice bianca. Il ministro Prestigiacomo ha fatto abbastanza o poteva fare un piccolo &#8220;sforzo&#8221; in più?</p>
<p><a href="http://www.ladeadellacaccia.it/wp-content/uploads/2009/02/20090210_nuovo_decreto_zps.pdf">Scarica e leggi il decreto in formato PDF</a></p>
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		<title>La discrezionalità della Pubblica amministrazione ha dei limiti</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 16:51:29 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

		<category><![CDATA[art. 43 Tulps]]></category>

		<category><![CDATA[Caccia]]></category>

		<category><![CDATA[porto d'armi]]></category>

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		<description><![CDATA[- Ingiustizie riparabili -
- In alcuni casi si può ricorrere contro il rifiuto del rinnovo e vincere, l&#8217;importante è dimostrare il non abuso delle armi -
Negli ultimi anni alcune sentenza hanno riacceso le speranze di quanti si sono visti rifiutare il rinnovo del porto d&#8217;armi per pendenze giudiziarie. Ci si può opporre e vincere come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>- Ingiustizie riparabili -</p>
<p>- In alcuni casi si può ricorrere contro il rifiuto del rinnovo e vincere, l&#8217;importante è dimostrare il non abuso delle armi -</p>
<p>Negli ultimi anni alcune sentenza hanno riacceso le speranze di quanti si sono visti rifiutare il rinnovo del porto d&#8217;armi per pendenze giudiziarie. Ci si può opporre e vincere come è accaduto nei casi che citiamo.</p>
<p>Un cacciatore presentava presso la propria Stazione dei Carabinieri la richiesta di rinnovo della licenza di porto fucile uso caccia, ma riceveva dalla Questura una comunicazione che vi erano dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza perché il richiedente &#8220;<em>aveva avuto una condanna nel 1977, a pena detentiva e multa</em>&#8220;.<em></em></p>
<p>Diligentemente, all&#8217;epoca, e decorsi gli anni necessari, l&#8217;interessato presentava ricorso per la riabilitazione ed otteneva sentenza nel novembre 1983 che, ai sensi dell&#8217;art. 178 C.P. cancella ogni effetto penale, e quindi da tale epoca ha sempre avuto il rinnovo del porto di fucile senza ostacoli. La recente richiesta di rinnovo veniva respinta perché il richiedente non aveva &#8220;<em>i prescritti requisiti soggettivi di affidabilità richiesti dalla Legge</em>&#8220;.</p>
<p>Veniva proposta opposizione al provvedimento di diniego del rinnovo della licenza emesso dalla Questura, con deposito di memoria documentata da dottrina e giurisprudenza e la diatriba è stata risolta con molto buon senso da parte dell&#8217;autorità preposta.</p>
<p>L&#8217;art. 43 del Tulps riconosce alla Pubblica amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dei presupposti e dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di porto di fucile per caccia. Occorre, però, ricordare che detta discrezionalità ha dei limiti che abbiamo sottolineato all&#8217;Autorità preposta.</p>
<p>Nel caso in esame, il diniego è stato pronunziato in riferimento ad una condanna risalente al 1977 e riabilitata nel 1983; e nel mentre, nell&#8217;arco temporale di ben 25 anni, non ha mai assunto atteggiamenti aggressivi avendo ottenuto il rinnovo della licenza di caccia dal 1983 ad oggi, e quindi il richiedente ha dato prova di affidabilità.</p>
<p>Riteniamo che, il diniego iniziale del rinnovo del porto di fucile, non fosse giustificabile e la riabilitazione ottenuta nel 1983 rappresenta la conferma della &#8220;<em>non pericolosità sociale del ricorrente</em>&#8221; e perché. Si riportavano nel ricorso delle sentenze che hanno statuito, in fattispecie similari che &#8220;<em>la</em> <em>riabilitazione infatti non funge da limite esterno al potere discrezionale dell&#8217;Amministrazione, bensì da limite interno per cui, una volta intervenuta a seguito di un giudizio circa la provata buona condotta, il potere di valutazione dell&#8217;amministrazione procedente è circoscritto.</em> <em>In sostanza, l&#8217;amministrazione deve procedere alla verifica dell&#8217;attuale permanenza della situazione accertata in passato sull&#8217;affidabilità del soggetto. Cons. Stato sentenza n. 986/07</em>&#8220;.</p>
<p>L&#8217;autorità competente è tenuta ad accertare, nell&#8217;interesse collettivo, e per la pubblica incolumità, ed anche ai fini di un giudizio prognostico del soggetto richiedente, anche singoli episodi sintomatici di inaffidabilità nell&#8217;uso delle armi, ma tali episodi devono comunque essere successivi a quelli per cui è intervenuta la riabilitazione. Vi è di più!</p>
<p>Il Tar di Bolzano, con la sentenza del 09/01/08, si è pronunciato in merito all&#8217;accertamento di guida in stato di ebbrezza sulla revoca del porto d&#8217;armi disponendo che: &#8220;<em>un&#8217;occasionale guida in stato di ebbrezza non può essere idonea a fondare la revoca del porto d&#8217;armi</em>&#8220;, da ciò si deduce che il giudizio deve riguardare specificamente il rischio connesso all&#8217;uso delle armi.</p>
<p>In senso conforme il Tar di Brescia ha affermato che, &#8220;<em>il giudizio negativo sulla condotta deve essere comunque attinente al rischio di abuso di armi</em>&#8221; in quanto &#8220;<em>prevale l&#8217;interesse del ricorrente ad ottenere il rinnovo della licenza (Tar Brescia, 28 maggio 2004 n.593)</em>&#8220;.</p>
<p>Infine<em> </em>il Tar Lombardia, Milano, Sez. III, con pronuncia del 19 maggio 2008 n. 1768, ha chiarito che: &#8220;<em>il presupposto per il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non deve essere individuato in una condanna penale o nella pendenza di un giudizio penale, essendo sufficiente, a tali fini, che l&#8217;interessato dia un affidamento di non abusare delle armi</em>&#8220;.</p>
<p>La Questura di Milano, polizia preposta, con molto buon senso in riferimento al caso specifico, e senza emozioni di parte, ha ritenuto di accogliere il ricorso ed autorizzare il rinnovo della licenza per uso caccia.</p>
<p><strong>Francesco Molfese</strong></p>
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		<title>Dall’Europa novità sulle armi</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:18:35 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Legale]]></category>

		<category><![CDATA[91/477/CEE]]></category>

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		<category><![CDATA[Armi]]></category>

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		<category><![CDATA[direttiva europea]]></category>

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		<category><![CDATA[normativa]]></category>

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		<description><![CDATA[Fortunatamente, almeno in Parlamento europeo, il pragmatismo ed il buonsenso hanno avuto la meglio sull&#8217;emotività, sulle pressioni dei fautori del rigore esasperato e sulla demagogia della solita componente verde, lo scorso 29 novembre, quando è stata approvata la modifica della direttiva 91/477/CEE sul controllo all&#8217;acquisizione e alla detenzione delle armi. Le modifiche si erano rese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fortunatamente, almeno in Parlamento europeo, il pragmatismo ed il buonsenso hanno avuto la meglio sull&#8217;emotività, sulle pressioni dei fautori del rigore esasperato e sulla demagogia della solita componente verde, lo scorso 29 novembre, quando è stata approvata la modifica della direttiva 91/477/CEE sul controllo all&#8217;acquisizione e alla detenzione delle armi. Le modifiche si erano rese necessarie anche per il recepimento del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, (&#8221;Protocollo sulle armi da fuoco&#8221;), allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione, a nome della Comunità, nel gennaio 2002. Ormai da tempo, inoltre, era emersa la necessità di una revisione puntuale della direttiva per apportare quei miglioramenti necessari per risolvere i vari problemi emersi durante la sua attuazione, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000. La nuova direttiva è entrata in vigore all&#8217;inizio di questo anno e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2010. Come già accadeva con la direttiva 91/477, la normativa costituirà comunque una base minima condivisa mentre i singoli Stati membri potranno introdurre norme più restrittive. Circostanza questa che, ahinoi, appare piuttosto probabile in Italia, visto il clima che tira in materia. In sede europea, comunque, le ragioni di fruitori e produttori di armi sono state ascoltare e i Verdi si sono visti cassare dal testo alcune proposte veramente troppo restrittive per gli operatori del settore e per tutti i cittadini. &#8220;Così che - come sottolinea l&#8217;Anpam (Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive) che assieme alle Federazioni Europee dei produttori di armi e munizioni Ieacs e Afems ha partecipato attivamente a tutte le fasi dello sviluppo della modifica normativa - sono stati eliminati dalla norma alcuni emendamenti repressivi quali: l&#8217;autorizzazione all&#8217;acquisto e alla detenzione di ogni singola arma anche da parte dei titolari di porto d&#8217;armi; il divieto di possesso di armi anche nei confronti di chi abbia commesso una violazione penale al codice della strada; certi troppo pungenti requisiti personali e finanziari per l&#8217;accesso alle professioni di armiere; l&#8217;inclusione tra le parti essenziali d&#8217;arma anche di semplici molle e spine e dei componenti inerti delle munizioni; il famigerato ‘cooling period&#8217; e cioè un periodo di riflessione di almeno 15 giorni lavorativi tra l&#8217;acquisto e la consegna dell&#8217;arma&#8221;. Appurato lo &#8220;scampato pericolo&#8221;, vediamo ora invece il contenuto della direttiva riformulata. Secondo il nuovo art. 5, gli Stati membri potranno consentire l&#8217;acquisizione e la detenzione di armi da fuoco &#8220;solo alle persone in possesso della licenza o del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale&#8221;. Come richiesto dai deputati è specificato che queste persone devono avere &#8220;un motivo valido&#8221; ed aver compiuto 18 anni d&#8217;età, salvo per la pratica della caccia e del tiro al bersaglio, dato che in alcuni Paesi tali attività sono consentite anche ai minorenni, ma purché abbiano il permesso dei genitori, siano accompagnati da un genitore o da un adulto titolare di porto d&#8217;armi. Ulteriore requisito necessario è poi quello che i richiedenti non possano &#8220;costituire un pericolo per se stessi, per l&#8217;ordine pubblico o la pubblica sicurezza&#8221;. La condanna &#8220;per un reato volontario grave&#8221;, è precisato, deve essere considerata indicativa di un tale pericolo. I cacciatori e i tiratori sportivi, potranno inoltre detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività (nuovo parag. 2 dell&#8217;art. 12). Ciò a condizione, però, che siano in possesso della &#8220;carta europea d&#8217;arma da fuoco&#8221; su cui figura l&#8217;indicazione di detta o dette armi e che possano dimostrare i motivi del loro viaggio presentando, per esempio, un invito o un&#8217;altra prova della loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione. Proprio in relazione alla carta europea il nuovo testo precisa inoltre che questa è &#8220;un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un&#8217;arma da fuoco&#8221;, con un periodo di validità massimo di 5 anni, estendibili, e che nessuno Stato potrà subordinarne l&#8217;accettazione al pagamento di tasse o diritti. Il nuovo testo prevede inoltre, nel modificato art. 4, che ai fini dell&#8217;identificazione e della rintracciabilità di qualsiasi arma da fuoco assemblata, gli Stati membri dovranno esigere una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l&#8217;anno di fabbricazione. Tale marcatura dovrà essere apposta su una parte essenziale o strutturale dell&#8217;arma da fuoco, la cui distruzione renderebbe l&#8217;arma inutilizzabile. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti e delle munizioni, e combattere efficacemente il loro traffico e la loro produzione illegale, dovrà essere migliorato anche lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. In questo senso il testo approvato prevede che gli Stati membri istituiscano, entro fine dicembre 2014, un archivio di dati &#8220;computerizzato&#8221;, centralizzato o decentrato, in cui ogni informazione necessaria relativa a ciascuna arma vi sia menzionata e sia accessibile alle autorità competenti. Tale archivio, è inoltre precisato, registra e conserva &#8220;per non meno di 20 anni&#8221; per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell&#8217;acquirente o del possessore dell&#8217;arma. È opportuno precisare che la direttiva non si applica all&#8217;acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi. La direttiva, inoltre, non pregiudica l&#8217;applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d&#8217;armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.</p>
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; font-size: 9pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-language: IT; mso-ansi-language: IT; mso-bidi-language: AR-SA;">C.S.</span></p>
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