La discrezionalità della Pubblica amministrazione ha dei limiti
Postato il 23 Gennaio 2009 da DdC
- Ingiustizie riparabili -
- In alcuni casi si può ricorrere contro il rifiuto del rinnovo e vincere, l’importante è dimostrare il non abuso delle armi -
Negli ultimi anni alcune sentenza hanno riacceso le speranze di quanti si sono visti rifiutare il rinnovo del porto d’armi per pendenze giudiziarie. Ci si può opporre e vincere come è accaduto nei casi che citiamo.
Un cacciatore presentava presso la propria Stazione dei Carabinieri la richiesta di rinnovo della licenza di porto fucile uso caccia, ma riceveva dalla Questura una comunicazione che vi erano dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza perché il richiedente “aveva avuto una condanna nel 1977, a pena detentiva e multa“.
Diligentemente, all’epoca, e decorsi gli anni necessari, l’interessato presentava ricorso per la riabilitazione ed otteneva sentenza nel novembre 1983 che, ai sensi dell’art. 178 C.P. cancella ogni effetto penale, e quindi da tale epoca ha sempre avuto il rinnovo del porto di fucile senza ostacoli. La recente richiesta di rinnovo veniva respinta perché il richiedente non aveva “i prescritti requisiti soggettivi di affidabilità richiesti dalla Legge“.
Veniva proposta opposizione al provvedimento di diniego del rinnovo della licenza emesso dalla Questura, con deposito di memoria documentata da dottrina e giurisprudenza e la diatriba è stata risolta con molto buon senso da parte dell’autorità preposta.
L’art. 43 del Tulps riconosce alla Pubblica amministrazione un potere ampiamente discrezionale nella valutazione dei presupposti e dei requisiti necessari per il rilascio della licenza di porto di fucile per caccia. Occorre, però, ricordare che detta discrezionalità ha dei limiti che abbiamo sottolineato all’Autorità preposta.
Nel caso in esame, il diniego è stato pronunziato in riferimento ad una condanna risalente al 1977 e riabilitata nel 1983; e nel mentre, nell’arco temporale di ben 25 anni, non ha mai assunto atteggiamenti aggressivi avendo ottenuto il rinnovo della licenza di caccia dal 1983 ad oggi, e quindi il richiedente ha dato prova di affidabilità.
Riteniamo che, il diniego iniziale del rinnovo del porto di fucile, non fosse giustificabile e la riabilitazione ottenuta nel 1983 rappresenta la conferma della “non pericolosità sociale del ricorrente” e perché. Si riportavano nel ricorso delle sentenze che hanno statuito, in fattispecie similari che “la riabilitazione infatti non funge da limite esterno al potere discrezionale dell’Amministrazione, bensì da limite interno per cui, una volta intervenuta a seguito di un giudizio circa la provata buona condotta, il potere di valutazione dell’amministrazione procedente è circoscritto. In sostanza, l’amministrazione deve procedere alla verifica dell’attuale permanenza della situazione accertata in passato sull’affidabilità del soggetto. Cons. Stato sentenza n. 986/07“.
L’autorità competente è tenuta ad accertare, nell’interesse collettivo, e per la pubblica incolumità, ed anche ai fini di un giudizio prognostico del soggetto richiedente, anche singoli episodi sintomatici di inaffidabilità nell’uso delle armi, ma tali episodi devono comunque essere successivi a quelli per cui è intervenuta la riabilitazione. Vi è di più!
Il Tar di Bolzano, con la sentenza del 09/01/08, si è pronunciato in merito all’accertamento di guida in stato di ebbrezza sulla revoca del porto d’armi disponendo che: “un’occasionale guida in stato di ebbrezza non può essere idonea a fondare la revoca del porto d’armi“, da ciò si deduce che il giudizio deve riguardare specificamente il rischio connesso all’uso delle armi.
In senso conforme il Tar di Brescia ha affermato che, “il giudizio negativo sulla condotta deve essere comunque attinente al rischio di abuso di armi” in quanto “prevale l’interesse del ricorrente ad ottenere il rinnovo della licenza (Tar Brescia, 28 maggio 2004 n.593)“.
Infine il Tar Lombardia, Milano, Sez. III, con pronuncia del 19 maggio 2008 n. 1768, ha chiarito che: “il presupposto per il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non deve essere individuato in una condanna penale o nella pendenza di un giudizio penale, essendo sufficiente, a tali fini, che l’interessato dia un affidamento di non abusare delle armi“.
La Questura di Milano, polizia preposta, con molto buon senso in riferimento al caso specifico, e senza emozioni di parte, ha ritenuto di accogliere il ricorso ed autorizzare il rinnovo della licenza per uso caccia.
Francesco Molfese
Tags | art. 43 Tulps, Caccia, Legale, porto d'armi


















27 Gennaio 2009 alle 15:37
Ha dei limiti, ma la discrezionalità è sempre troppo ampia. Come al solito i cacciatori non hanno la certezza del diritto.
30 Gennaio 2009 alle 19:15
La discrezionalità è già pericolosa se a gestirla è un galantuomo. Considerato che quet’ultima qualità è purtroppo in forte regresso, meglio sarebbe avere norme chiare ed inequivocabili.
16 Marzo 2009 alle 18:11
l’ art. 43 dice che puo essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Come puo il cittadino dare la prova della sua buona condotta in tema di armi????
A me fu sospesa la licenza per la violazione dell ‘art 186 cds
ma io non ho mai abusato in tema di armi!!!???
5 Aprile 2009 alle 20:55
Non sono avvocato!Ma l’onere di provare l’inaffidabilita’ o l’assenza di buona condotta incombe sull’Amministrazione.
Il giudizio negativo sulla condotta deve essere comunque attinente al rischio di abuso delle armi.In mancanza prevale l’interesse del ricorrente a ottenere il rinnovo della licenza.Auguri!
30 Aprile 2009 alle 14:06
NEL 1978 FUI COINVOLTO IN UN FURTO D’AUTO FECI 5 GIORNI DI CARCERE CONDANNATO A 3 MESI CON PENA SOSPESA, NEL 90 OTTENNI
LA RIABILITAZIONE .NEL 94 RICHIESI IL PORTO D’ARMI PER USO CACCIA OTTENENDOLO,NEL 2000 ALLA SCADENZA MI FU’ RINNOVATO SENZA
NESSUN PROBLEMA,NEL2006 ALLA SECONDA SCADENZA CON MIO STUPORE MI FU’ RIFIUTATO DALLA QUESTURA DI ROMA CAUSA IL MIO VECCHIO PRECEDENTE PENALE.TENGO A PRECISARE CHE DAL 78 AD OGGI SIA NEI MIEI 12 ANNI DI CACCIA CHE NELLA VITA HO SEMPRE MANTENUTO UNA CONDOTTA ESEMPLARE OTTENENDO
ANCHE LA CANCELLAZIONE NEL CASELLARIO C.E.D QUALCUNO MI PUO’
CONSIGLIARE SUCOSA FARE?
6 Ottobre 2009 alle 06:44
io ho la risposta…se c’è la riabilitazione e l’attuale buona condotta sei apposto. contattami che ti speigo meglio ciao.
triestesx@libero.it
12 Ottobre 2009 alle 07:30
Ciao a tutti mi chiamo Enzo, ho avuto un grosso problema. Nel Novembre 2007, sono stato fermato da una macchina e sono scesi due tipi poco raccomandabili ed ubriachi, e si sono diretti verso di me e allora la mia fidanzata ora mi moglie, con aria minacciosa e insulti. Io per difendermi ho usato un piccone che tenevo causa lavoro di reperibilità e sono scappato in un vicolo cieco.(sfiga). Saputo dopo che uno di loro è un pregiudicato con anni anni di carcere. Nel 2009 chiedevo il rinnovo del porto d’armi uso caccia e mi veniva fatto il diniego perchè non idoneo. Quindi, ho difeso la mia famiglia forse da violenza, per due anni 2007-2009 sono andato a caccia regolarmente, la mia fedina e sempre stata pulita dalla nascita, e questo era il 4 rinnovo cioè per i 24anni di licenza, vi prego aiutatemi perchè non so più cosa fare.
12 Ottobre 2009 alle 21:47
Caro Enzo,
Consulta insieme ad un legale l’art. 11 del TULPS, forse ti potrà aiutare.
UN CARO SALUTO DALLA PUGLIA.
Mario Monetti
VicePresidente Provinciale FIDC BRINDISI
26 Ottobre 2009 alle 09:26
Per aver insultato un caciatore diccendogli miserabile pezzente
dietro sua cuerela mi venne ritirato il porto d arma che avevo
da ben 38 anni e dopo pochi mesi mi venne anche imposto da parte
della prefettura che non potevo avere armi in casa doppo 3 anni il giudice mi a assolto perche il fatto non sussiste o riffato domanda alla prefettra ma mi a datto diniego a dettenere armi
percio non posso ricchiedere il porto d arma cosa posso fare devo rivolgermi ad un legale
grazie per la risposta un saluto da Carbonia
3 Novembre 2009 alle 17:16
alcune Questure nel richiedere il porto d’armi uso sportivo obbligano a consegnare anche se è valido quello uso caccia, dopo si può richiede la riconsegna del porto d’armi uso caccia perche’ ancora valido riconsegnando quello sportivo?
Ho è coretta la risposta:
Il porto d’armi valido al momento della consegna del nuovo titolo viene annullato, e per riavere il porto fucile uso caccia si doveva presentare nuova istanza.
c’è una norma una legge o una circolare che stabilisce questo o bastava riprendersi il porto d’armi sportivo e consegnare quello uso caccia?
8 Gennaio 2010 alle 01:03
14 anni sono stato condannato per il reato di diserzione con il beneficio della non menzione del reato.ora vorrei fare domanda per il porto d’armi sportivo . la mia domanda è : la non menzione è un elemento a mio favore, o è inutile?grazie .
10 Giugno 2010 alle 06:35
sono trascorsi 14 anni ho dato uno schiaffo ad un ragazzo di 16 anni perche impauri mie figlie una di 7 e’l'altra di 8 gli ho chiesto al ragazzo se non si vergognava del gesto,mi rispose NON MI PUOI FAR NULLA SONO MINORENNE capite la mia reazzione dopo poco e’ intervenuta la polizia,uno degli agenti mi si fa’ contro minaccioso,alzando le mani io li rispondevo abbassa le mani e’ parla con la bocca mi sono beccato resistenza e’ oltraggio dopo aver pagato FISICAMENTE E’ FINANZIARIAMENTE.ho fatto l’ esame venatorio per esrcitare la caccia ma vi e’ il famoso diniego cosa posso fare?MA COSA SI DEVE FARE PER ESSERE PERSONEW NORMALI .