Continua a sollevare polemiche l’interpretazione dell’articolo 22 comma 7 della legge regionale 26/93 che in merito alla segnatura della fauna migratoria sul tesserino recita: “la segnatura deve avvenire, in modo indelebile, sul posto di caccia, dopo gli abbattimenti accertati”. A fronte di questa norma gli organi di vigilanza stanno elevando contravvenzioni amministrative per coloro che non segnano immediatamente la selvaggina migratoria ma lo fanno solo al momento della raccolta. Sanzioni che vengono applicate unitariamente per ogni capo non segnato. A fronte di una richiesta di chiarimento ufficiale presentata da Federcaccia Lecco la risposta del Dirigente Regionale Roberto Daffonchio è la seguente: “Si ritiene infatti che la vigente formulazione del comma 7 introdotta con la legge regionale nr 37 del 28.12.2017 essendo di maggior dettaglio rispetto alla norma statale, debba essere tenuta a principale riferimento da parte di tutto il personale a vario titolo preposto all’attività di vigilanza venatoria”. Francamente un chiarimento poco chiaro quello di Regione Lombardia. Vedremo come si comporteranno gli Utr a fronte dei ricorsi che stiamo presentando ai verbali elevati ai cacciatori, poiché è in loro potere la potestà di annullare i verbali o mantenerli.