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GUIDA ISPRA. LE CONTRODEDUZIONI DI FEDERCACCIA

GUIDA ISPRA. LE CONTRODEDUZIONI DI FEDERCACCIA

Parte di un lavoro più ampio, approfondito e articolato, arrivano dagli uffici tecnico scientifici della Federazione italiana della Caccia le prime controdeduzioni alla “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42”, documento redatto dall’Ispra e diffuso nei giorni scorsi alle Amministrazioni Regionali, al Ministero dell’Ambiente e a quello delle Politiche Agricole e sul quale Federcaccia ha immediatamente espresso un parere fortemente negativo.

CONTRODEDUZIONI AL DOCUMENTO ISPRA “GUIDA PER LA STESURA DEI CALENDARI VENATORI AI SENSI DELLA LEGGE N. 157/92, COSÌ COME MODIFICATA DALLA LEGGE COMUNITARIA 2009, ART. 42”.

Il documento ISPRA in oggetto stabilisce che questo istituto “considera idonea” una sensibile riduzione della stagione di caccia a tutte le specie di uccelli migratori e stanziali, rispetto a quanto oggi stabilito dalle leggi nazionali e regionali, posticipando l’apertura al 1 ottobre e anticipando la chiusura al 20 gennaio. Sono previste solo poche eccezioni per la caccia da appostamento alla tortora dal 1 settembre ed ai corvidi sempre da appostamento.

Si puntualizza da subito che il posticipo della caccia al 1 ottobre NON è previsto per nessuna specie cacciabile dal documento ORNIS Key Concepts.

A sostegno della proposta di riduzione della stagione venatoria vengono portate varie argomentazioni, dalle quali si evince una lettura parziale e una citazione selettiva della Guida Intepretativa della direttiva UE 147/2009 “Uccelli”, così come un’analisi soggettiva dei dati scientifici disponibili. Sembra purtroppo che si sia partiti dalla volontà di limitare la caccia “a priori” cercando successivamente gli argomenti tecnico-scientifici che possano supportarla. A questo evidente modo di operare si aggiunge una considerazione aprioristicamente negativa della caccia e dei cacciatori, senza che siano portati a supporto dati scientifici o documenti di contravvenzione alle leggi venatorie, che supportino il pregiudizio anti caccia che emerge nella lettura del documento.

Analizzando puntualmente:

1. La Guida Interpretativa stabilisce ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 che è tollerata la sovrapposizione di una decade fra caccia e inizio della migrazione pre-nuziale o fine del periodo riproduttivo. Per questa ragione le date di apertura e chiusura della stagione venatoria possono avvenire (ed avvengono in molti stati membri) nell’ambito della decade in cui finisce la stagione riproduttiva oppure comincia la migrazione prenuziale. Si riportano di seguito i paragrafi citati per intero:

paragrafo 2.7.2: i dati relativi ai periodi di riproduzione e migrazione prenuziale nei KC sono presentati per periodi di 10 giorni o decadi. Il livello di precisione è quindi di 10 giorni. Una sovrapposizione di 10 giorni fra la data di chiusura della caccia e inizio della migrazione pre nuziale o della riproduzione è considerato potenziale o “teorico”, dal momento che è possibile che nel corso di questo periodo non ci sia alcuna sovrapposizione reale (la sovrapposizione potrebbe essere da 1 a 9 giorni al massimo). Quando i periodi di sovrapposizione sono superiori a una decade, questa incertezza scompare, e la sovrapposizione è considerata come “reale”

paragrafo 2.7.9 : Tuttavia, nell’interpretazione dei dati ai fini della fissazione delle date di apertura e chiusura della caccia a norma dell’articolo 7, paragrafo 4 della direttiva, è ammesso un certo margine di flessibilità. Il documento relativo ai “concetti fondamentali” ha permesso di escludere i dati estremi, marginali o anomali nella determinazione del periodo prenuziale e migratorio di varie specie di uccelli cacciabili. Inoltre è possibile escludere le sovrapposizioni relative ad un periodo di dieci giorni che, considerato il livello di precisione dei dati, possono essere considerate sovrapposizioni teoriche (cfr.paragrafo 2.7.2).

Sorprendentemente questi paragrafi non sono stati nemmeno presi in considerazione dal documento ISPRA.

2. Stagioni di caccia negli altri paesi europei: contrariamente a quanto asserito dall’ISPRA in molti stati membri dell’Unione Europea le stagioni di caccia sono in linea con i Key Concepts relativi al singolo stato e non più corte. In diversi casi gli stati membri si avvalgono della decade di sovrapposizione. Questo causa una lunghezza delle stagioni in molti casi superiori a quanto accade in Italia: ad esempio i turdidi sono cacciati fono al 20 febbraio in aree della Francia meridionale, oppure fino al 10 febbraio in Spagna. Le stagioni di caccia agli uccelli acquatici cominciano il 1 settembre in moltissimi paesi ed in alcuni casi anche prima (Francia). In alcune aree costiere della Danimarca la caccia continua fino al 20 febbraio così come nel Regno Unito. Vedi tabella allegata.

3. Applicazione dei Key Concepts a livello regionale: l’ISPRA afferma che non sono possibili per l’Italia differenze nei calendari regionali in quanto le variazioni nei periodi di migrazione pre nuziale sono troppo brevi e di soli pochi giorni. Al contrario, esistono dati, prodotti dallo stesso ISPRA, che dimostrano una differenza di una decade es. nella migrazione del tordo bottaccio in Sardegna rispetto all’Italia (ISPRA, 2008) o fra le regioni centro-settentrionali e quelle centro meridionali per quanto riguarda l’alzavola (Dall’Antonia et. al., 1996). Anche in questo caso la Guida Interpretativa consente che esistano differenze regionali nell’ambito dello stesso paese membro, che devono ovviamente essere giustificate tecnicamente, vedi paragrafo 2.7.10: Nel caso in cui siano stabiliti per l’intero paese, i periodi di caccia non devono sovrapporsi ai periodi della nidificazione e della migrazione di ritorno, come definiti nel documento sui “concetti fondamentali”. Se si verifica una sovrapposizione dei periodi di caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi. Questa situazione può verificarsi in particolare nei paesi caratterizzati da profonde differenze climatiche tra nord e sud 64 e/o da differenze climatiche accentuate tra regioni situate a diverse altitudini. In ogni caso potrebbe essere necessario dimostrare l’esistenza di regioni chiaramente distinguibili, nelle quali, sulla base di chiare prove scientifiche sul periodo della migrazione prenuziale e/o della riproduzione, siano giustificabili date di apertura e di chiusura differenziate. In assenza di dati regionali l’analisi delle sovrapposizioni deve basarsi sui dati nazionali (in mancanza di dati disponibili occorre fare riferimento ai dati ricavati da vicine regioni europee: cfr. le conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-157/89, punto 16). Occorre tuttavia notare che le grandi distanze all’interno di un paese non costituiscono di per sé una prova della variazione regionale dei modelli migratori, in quanto gli uccelli migratori possono facilmente percorrere centinaia di chilometri in un giorno.

Anche questo paragrafo della Guida Interpretativa è stato del tutto ignorato dall’ISPRA

4. Applicazione dei Key Concepts al nuovo quadro normativo nazionale: contrariamente a quanto asserito dall’ISPRA l’apertura della caccia alla terza domenica di settembre (la data può variare fra il 15 e il 21 in ragione del calendario) è in linea con i Key Concepts per quanto riguarda la Quaglia e il Fagiano, poichè al massimo si avrebbe una sovrapposizione di 5 giorni con la decade di fine della stagione riproduttiva, ovvero meno di quanto la Guida Interpretativa consente (dieci giorni). La Starna è l’unica specie che, negli anni in cui la terza domenica di settembre cade prima del giorno 20, dovrebbe avere un’apertura posticipata. In relazione alla pre apertura al 1 settembre sono ben 24 le specie che secondo i Key Concepts potrebbero essere cacciate in Italia già dal 1 settembre, fatto del tutto non considerato dall’ISPRA. Per quanto riguarda le date di chiusura della stagione oggi tutte le specie di anatidi possono essere chiuse nella terza decade del mese di gennaio applicando il concetto della sovrapposizione di una decade. Solo il Germano reale dovrebbe chiudere prima nella seconda decade ma la Guida Interpretativa stabilisce che si debba uniformare la chiusura di questa specie a quella delle altre e non il contrario. Ne consegue che la fine del mese di gennaio è ancora del tutto idonea per chiusura della caccia agli anatidi e a tutte le specie acquatiche. Quindi la stagione attualmente prevista dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio è del tutto compatibile con i Key Concepts. Nel caso dei turdidi la chiusura dovrebbe avvenire, in assenza di dati regionali diversi, al 20 gennaio per tordo bottaccio e cesena e alla fine di gennaio per il tordo sassello. Il problema della confusione fra specie simili è affrontato in modo specifico successivamente.

Considerazioni sul complesso del documento:

Assenza di dati scientifici e mancata citazione di risultati recenti di studi di monitoraggio: l’ISPRA non ha considerato che i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia, coordinati dallo stesso ente, fanno registrare una favorevole situazione per molte specie cacciabili, nessuna delle quali è in decremento, anzi molte sono in incremento consistente della popolazione (Germano reale, Alzavola, Fischione, Canapiglia, Folaga, Gallinella d’acqua, Pavoncella). Sono invece 6 specie non cacciabili ad essere in decremento (Baccetti et al. 2002, ISPRA, 2008). Allo stesso modo i dati disponibili fino al 2002 e confermati nel 2009 (Delany et al., 2009) da Wetlands International fanno registrare anche a livello europeo una situazione favorevole degli anatidi svernanti. Ne consegue che molti anni di stagione di caccia dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio hanno consentito a molte specie di uccelli acquatici sottoposti a intenso prelievo venatorio di incrementare la loro presenza in Italia e in Europa. Allo stesso modo moltissime stagioni venatorie con il medesimo periodo non hanno modificato lo stato di conservazione favorevole dei turdidi cacciabili, nè del colombaccio (BirdLifeInternatioanl, 2004). Ne consegue che per queste specie la riduzione della stagione semplicemente non poggia su alcun dato sperimentale, ma appartiene alle speculazioni personali.

Posticipo al 1 ottobre dell’apertura della caccia: a sostegno di questa scelta vengono portate argomentazioni generiche sull’impatto della caccia sulle popolazioni nidificanti e sul disturbo ad altre specie non cacciabili. Non vengono citate le specie che sarebbero soggette a disturbo nè quali popolazioni nidificanti subirebbero un impatto negativo. Si ribadisce che il documento ORNIS considera anche il periodo di dipendenza dei giovani dai genitori e NESSUNA specie migratrice (ad eccezione del Colombaccio) risulta ancora in periodo riproduttivo dopo la seconda decade di settembre. Si puntualizza che proprio i dati ISPRA dimostrano che nella seconda metà di settembre il nostro paese è raggiunto da popolazioni migratrici di varie specie cacciabili (Alzavola, Mestolone, Codone, Canapiglia, Tordo bottaccio, Combattente, Quaglia), che sovrastano numericamente le esigue popolazioni nidificanti (Quaglia a parte) in Italia. Per questo il prelievo venatorio insiste sulle popolazioni migratrici e non su quelle nidificanti, che in ogni caso sono già fuori dal periodo riproduttivo. Anche questa proposta è quindi il frutto di una speculazione e non di una conclusione scientifica.

Estensione del territorio a divieto di caccia : l’ISPRA non considera che in Italia esiste una quota di territorio protetto (sotto varie forme che implicano il totale divieto di caccia) che può arrivare al 30% del territorio agro silvo pastorale di ogni regione. In alcune regioni vi sono in atto contestazioni perchè questa percentuale è stata superata. Sono generalmente le aree più importanti dal punto di vista naturalistico ad essere sottoposte a protezione (Parchi nazionali, regionali, oasi di protezione, riserve naturali) che offrono quindi migliaia e migliaia di ettari di territorio naturale indisturbato all’avifauna selvatica per tutto il ciclo biologico annuale. Nel caso delle zone umide la percentuale di aree chiuse alla caccia è tale che in molte regioni (Lazio, Puglia, Sicilia, parte costiera della Toscana,) è quasi impossibile esercitare la caccia agli uccelli acquatici su aree naturali. In altre regioni le zone disponibili per la caccia sono pochissime a fronte di un numero elevatissimo di zone a divieto, e ciò è alla base dell’attività di creazione di piccoli specchi d’acqua artificiali da parte dei cacciatori. Ugualmente esistono aree boschive (Parchi, Foreste demaniali etc.) a divieto di caccia che offrono habitat idoneo a specie migratrici di terra come Beccaccia, turdidi, columbidi. Alle zone chiuse sotto vari istituti si deve inoltre aggiungere anche il terreno vietato alla caccia per le distanze da strade, ferrovie, abitazioni e infrastrutture. A titolo d’esempio si fornisce il dato per la regione Abruzzo in cui la percentuale complessiva di territorio a divieto raggiunge il 70%:

In questo scenario l’allarmismo proposto nel documento ISPRA sul “…..disturbo dell’attività venatoria….”, ovvero l’argomentazione per la riduzione del periodo di caccia (1 ottobre-20 gennaio) risulta ancora una volta poco fondato tecnicamente e scientificamente.

ISPRA 2008: Rapporto ISPRA sullo stato di conservazione delle specie
cacciabili. On line su www.bighunter.it, www.federcaccia.org/avifaunamigratoria

BirdLife International (2004) Birds in Europe: population estimates, trends
and conservation status. Cambridge, UK. BirdLife International. (BirdLife
Conservation Series No 12).

Dall’Antonia P., R. Mantovani, F. Spina, 1996 – Fenologia della migrazione
di alcune specie di uccelli acquatici attraverso l’Italia. Ric. Biol.
Selvaggina, 98: 57-65.

Baccetti N., P. Dall’Antonia, P. Magagnoli, L. Melega, L. Serra, C.
Soldatini, M. Zenatello, 2002 – Risultati dei censimenti invernali
degli uccelli acquatici svernanti in Italia: distribuzione, stima e trend
delle popolazioni nel 1991-2000. Biol. Cons. Fauna, 111: 1-240.

Delany Simon, Georgios Martakis & Toon Helmink, 2009 :Population trends of
selected Anatidae in Europe between 1974 and 2005 based on data from the
International Waterbird Census. DUCK SYMPOSIUM 2009. ARLES FRANCE.
Dott Michele Sorrenti

Responsabile tecnico scientifico Ufficio Avifauna Migratoria Fidc

Allegato: alcune date apertura e chiusura nei paesi europei

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