Sulla modifica della legge 157/92 introdotta con la Legge di Bilancio in tema di controllo faunistico come sempre gli animalisti e le forze politiche che li sostengono non hanno mancato di montare la solita pretestuosa campagna di disinformazione e allarme sociale, paventando le consuete conseguenze da parte dell’Europa. A una interrogazione presentata dall’ex Ministro all’Ambiente Sergio Costa (M5S) e alti risponde sul tema il Sottosegretario all’Ambiente Claudio Barbaro. Ecco il testo della risposta del Governo:
“Riguardo le questioni poste, anche con riferimento alla specifica richiesta di chiarimento, inviata dalla Commissione europea a questo Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sulle modifiche apportate con i commi 447 e 448 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, si rappresenta quanto segue.
La problematica dell’incremento delle popolazioni di fauna selvatica, con particolare riferimento agli ungulati selvatici, è, da tempo, all’attenzione delle diverse amministrazioni centrali e regionali, soprattutto per ragioni sanitarie connesse alla diffusione della peste suina africana, in quanto uno dei principali problemi da affrontare per contrastare tale pericolosa epizoozia è rappresentata dalla eccessiva ed incontrollata proliferazione, soprattutto dei cinghiali, riconosciuti come principali vettori della malattia.
Di conseguenza, si è reso necessario predisporre un pacchetto di misure volto a rendere più efficaci gli strumenti di contrasto al loro incremento. Date le numerose implicazioni, quindi, si è ritenuto necessario delineare un approccio integrato e organico, articolato su diverse linee di intervento, da adottarsi, in forma coordinata, principalmente attraverso l’individuazione di alcune modifiche normative e strumentali, allo scopo di ridurre significativamente il livello dei danni prodotti dalla fauna selvatica. La tematica, pertanto, rientra nelle azioni volte al controllo numerico della fauna selvatica, mediante rimozione e cattura, con particolare riferimento al contenimento numerico.
Il nuovo testo dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992 attribuisce, al comma 2, a regioni e a province autonome, il compito di provvedere al controllo delle specie di fauna selvatica in vista di una serie di obiettivi, fra i quali la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, da perseguire anche nelle aree protette e in quelle urbane.
È doveroso richiamare come tale materia sia disciplinata a livello nazionale, oltre che della citata legge n. 157 del 1992, anche dalla legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette e dal DPR n. 357 del 1997, recante l’attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva “Habitat”).
Tali norme non sono state né abrogate né emendate e, pertanto, continuano a rimanere in vigore. Inoltre, si fa presente che anche la precedente formulazione dell’articolo 19 della legge n. 157 del 1992 faceva riferimento al controllo nelle aree vietate alla caccia e si applicava a tutta la fauna selvatica, incluse, quindi, le specie tutelati dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. Pertanto, le norme non hanno abrogato né modificato la disciplina vigente sulle modalità di gestione dei siti Natura 2000 e sulle prescrizioni per la conservazione delle specie, né tantomeno la necessità di autorizzazione ministeriale per il controllo della fauna selvatica, esercitato su specie in allegato 4 della direttiva “Habitat”, come previste dal DPR n. 357 del 1997 di recepimento della direttiva medesima.
Per quanto riguarda la direttiva “Uccelli”, non sono apportate modifiche alla disciplina che riguarda le deroghe ai divieti previsti dalla direttiva medesima, in particolare, l’articolo 5, che impone una serie di divieti strumentali alla protezione degli uccelli, e l’articolo 7, comma 4, che impone divieti di caccia durante il periodo della nidificazione riproduzione e dipendenza.
Ciò, premesso, si sottolinea che la modifica, di cui al comma 447 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2023, non ha fatto altro che esplicitare quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 21 del 2021, pronunciata nel giudizio di legittimità relativo alla legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, che ha affermato la possibilità di coinvolgere i cacciatori nelle attività di controllo numerico, subordinando tale facoltà alla condizione che i cacciatori abbiano acquisito una formazione specifica, basata su corsi di preparazione organizzati dalla regione sulla base di programmi concordati con Ispra.
Si ricorda, altresì, che, in base alla legge n. 394 del 1991 nelle aree protette, i cacciatori sono già autorizzati ad attuare il controllo medesimo. Si ritiene, quindi, di poter confermare che le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2023 non pregiudicano, in alcun modo, l’applicazione delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, né l’attività di protezione garantita nei siti di Rete Natura 2000.
Per quanto attiene al comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, concernente il Piano straordinario per la gestione del contenimento della fauna selvatica, si rappresenta che, nell’ambito delle necessarie intese tra le amministrazioni coinvolte, tale piano avrà un fondamentale ruolo di indirizzo generale, al fine di rendere omogenei i contenuti, le modalità applicative e il monitoraggio dei piani regionali, oltre a fornire le indicazioni occorrenti per mantenere, sotto il profilo operativo, la necessaria coerenza tra la normativa nazionale e le direttive unionali interessate”.