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FIDC BRESCIA. SE LA LEGGE PENALIZZA I SEGUGISTI ONESTI

Nello scorso Cacciapensieri abbiamo scritto delle nostre perplessità, anzi della nostra contrarietà alle modifiche dell’articolo 51 della legge regionale, apportate durante l’approvazione della legge di Bilancio a dicembre, modifiche che hanno tolto la sanzione della sospensione del tesserino per un anno per coloro che, in recidiva, allenano e addestrano i cani nelle zone di divieto, cioè nelle Zrc e nelle Zone Rosse. Non tutti, ci mancherebbe, hanno condiviso la nostra posizione ed in particolare la Prosegugio di Brescia che ha diramato un comunicato stampa nel quale, oltre ad assumersi il merito di aver convinto i consiglieri regionali a presentare questo emendamento, ha anche tentato di giustificare le motivazioni delle proprie pressioni politiche e le proprie contrarietà a quanto espresso nel Cacciapensieri. Sono iscritti a Federcaccia migliaia di appassionati alla caccia alla lepre e molti di loro sono presidenti di sezione o dirigenti comunali che lavorano ogni giorno, spesso con risultati importanti, alla gestione della caccia e delle iniziative di Federcaccia. Se esistono zone di addestramento cani per cani da seguita a Brescia è perché le sezioni comunali della nostra associazione le richiedono, convincendo i proprietari terrieri, le gestiscono e le fanno funzionare; ai dirigenti della Prosegugio sfugge che l’articolo 21 comma 1 della legge regionale consente anche alle associazioni cinofile di istituire zone addestramento cani. Ma molto più grave, inaccettabile, è la motivazione addotta dai dirigenti dell’associazione cinofila per plaudere alla modifica della legge. In sostanza sostengono che ci sia un atteggiamento persecutorio nei confronti di una sola categoria di cani, il segugio e che la recidiva andava sospesa perché può accadere che durante l’addestramento cani, citiamo letteralmente  “i segugi che per definizione sono adusi ad inseguire animali che percorrono anche tratti di considerevole distanza, che a volte portano involontariamente all’interno di zrc e zra”. La legge non dice questo, cari signori! La legge dice, art.51 comma 1quater, che durante il periodo di addestramento cani consentito si applica la sanzione di 50 euro, è solo quando l’addestramento cani NON è consentito che si sarebbe dovuto applicare la sospensione del tesserino per chi veniva pescato per la seconda volta in zona di divieto. E se si è in una zona addestramento cani, con regolare ricevuta, i cani escono e vanno in Zrc la sanzione è sempre 50 euro. Le bugie hanno le gambe corte e aver tolto la sospensione del tesserino penalizza la caccia dei cacciatori onesti, soprattutto dei segugisti onesti!

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