Prorogato alla data del 21 luglio 2015 il vigente Piano faunistico venatorio regionale pugliese in scadenza e relativo Regolamento Regionale di attuazione (R.R. n. 17/2009).
Il provvedimento di proroga, deliberazione di Giunta regionale n.1400, che riportiamo di seguito, è pubblicato nel Bollettino ufficiale regionale n.102 del 29 luglio 2014.
Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014 e Regolamento Regionale n. 17 del 30.07.2009. Proroga termini.
L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.
Premesso:
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” che all’art. 10 comma 2 recita: “Le Regioni e le Province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio”;
Vista la L.R. n. 27 del 13.08.98 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunisticoambientali e per la regolamentazione dell’attività venatoria” che all’art. 9 comma 2 recita: “La Regione e le Amministrazioni provinciali realizzano la pianificazione faunistico ‐ venatoria mediante destinazione differenziata del territorio, come previsto nei commi successivi (commi 3, 4, 5 e 6);
Vista la L.R. n. 27 del 13.08.98 che all’art. 9 comma 13 recita: “Il Piano faunistico venatorio regionale ha durata quinquennale; sei mesi prima della scadenza, il Consiglio regionale su proposta della Giunta Regionale, previa acquisizione dei Piani faunistici venatori e del parere del Comitato tecnico regionale, approva il Piano valevole per il quinquennio successivo;
Considerato che il Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 (deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 21 luglio 2009), reso attuativo dal Regolamento Regionale 30 luglio 2009 n. 17, scade il 21 luglio 2014 e che, ai sensi della L.R. n.27/98 art. 9 comma 15, le Province sei mesi prima della scadenza non hanno fatto pervenire i propri Piani faunistici venatori provinciali, impossibilitate per la circostanza che il Consiglio Regionale con deliberazione n. 234 dell’ 11 e 25 marzo 2014 ha proceduto alla rinnovata approvazione del predetto Piano faunistico venatorio regionale 2009/2014 a seguito di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2755/2011 (attivazione del procedimento VAS sul Piano faunistico venatorio regionale);
Tenuto conto che, conseguentemente a detta rinnovata approvazione, l’Ufficio Caccia regionale ha predisposto apposite “direttive” per la formulazione dei nuovi Piani faunistici venatori provinciali, che saranno adottate dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento, ai sensi di quanto stabilito dalla L. R. n. 7 del 04.02.1997 art. 4, e, conseguentemente, notificate ai competenti Uffici provinciali per il seguito di propria competenza;
Preso atto che l’art. 9 comma 15 della L.R. n.27/98 prevede che, in attuazione del Piano faunistico regionale, la Giunta Regionale approva il Programma Venatorio annuale propedeutico all’approvazione del Calendario Venatorio regionale, anch’esso di validità annuale;
Accertato che, al fine di consentire l’approvazione del Programma Venatorio 2014/2015 e, conseguentemente, del Calendario Venatorio 2014/2015, occorre definire il nuovo Piano faunistico venatorio regionale ovvero prorogare quello vigente (2009/2014) unitamente al proprio Regolamento Regionale di attuazione (n. 17/2009);
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, di specifica competenza della Giunta Regionale, cosi come definito dall’art. 4, punto c) e d), della L.R. n. 7/97 e art. 9 della L.R. n. 27/98.
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore; Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell’Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
‐ Di prorogare, per le motivazioni riportate in premessa, alla data del 21 luglio 2015, il vigente Piano faunistico venatorio regionale in scadenza e relativo Regolamento Regionale di attuazione (n. 17 del 30.07.2009);
‐ Di dare mandato, all’Ufficio Caccia del Servizio Caccia e Pesca regionale, di notificare il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, alle province per i consequenziali provvedimenti di propria competenza;
‐ Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.