VITTORIA AL TAR DI BRESCIA. LA SODDISFAZIONE DELLA FEDERCACCIA LOMBARDA

E’ con legittima soddisfazione che diamo notizia della vittoria ottenuta con la sentenza n. 365/2014 del TAR Brescia con la quale è stato respinto il ricorso del WWF n. 1191/2012.

Come si ricorderà, il WWF aveva impugnato il calendario venatorio della Provincia di Bergamo o, meglio, le disposizioni integrative al calendario regionale, previsto e regolamentato dalla Legge Regionale 17/2004 (appunto il cd. Calendario Regionale), nonché alcune previsioni della Legge Regionale 26/93.

Il TAR ha riconosciuto infatti la piena legittimità della Legge quadro lombarda sul calendario regionale e sulle disposizioni integrative deliberate dalla Provincia di Bergamo.

La soddisfazione deriva anche dal fatto che Federcaccia ha avuto un ruolo fondamentale nell’esito del ricorso, costituendosi volontariamente al fianco della Provincia di Bergamo nella difesa del calendario provinciale, che si è tradotta nella difesa della Legge Regionale, rispetto alla quale il WWF aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale.

Come sostenuto da Federcaccia, è stato acclarato che  il Calendario Regionale della Lombardia è stato sì approvato con legge, ma che il relativo provvedimento non contiene un calendario annuale, bensì costituisce in pratica una legge-quadro che detta regole sulla stagione venatoria in termini generici di orari di caccia, giornate esercitabili (modificabili solo previo parere ISPRA rispetto al dettato nazionale), sui carnieri massimi giornalieri, sull’allenamento dei cani da caccia e sui periodi massimi di caccia, modificabili dalle Province che si devono dotare del relativo parere ISPRA.

Secondo il TAR dunque la validità del calendario non dipende dal fatto che a monte vi sia una legge regionale piuttosto che un atto amministrativo, bensì dal fatto che l’intero complesso di leggi regionali ed atti integrativi regionali e provinciali sia rispettoso delle direttive comunitarie in materia. È stata dunque respinta l’eccezione di incostituzionalità della Legge lombarda, in quanto rispettosa dei principi di ragionevolezza e non arbitrarietà, principi propri degli atti amministrativi.

Si apre così una nuova prospettiva per la caccia anche nelle altre Regioni Italiane: non quella  di adottare calendari puntuali con legge regionale, ma adottare leggi quadro sul calendario, come quella lombarda, che recepiscano i limiti dettati dalla legge 157/92 e delegando ad atti amministrativi annuali norme di dettaglio che necessitino di fatto di parere ISPRA, come ad esempio l’allungamento dei periodi di caccia e la valutazione dei piani di prelievo o la concessione delle giornate integrative.

Il TAR di Brescia ha peraltro ritenuto infondati i motivi di ricorso con i quali  il WWF lamentava il mancato ottemperamento delle linee guida ISPRA in materia di predisposizione del calendario venatorio.

Anche questo motivo è stato ritenuto infondato: laddove infatti c’erano scostamenti (cesena e sassello cacciati sino al 31 gennaio, mancata chiusura anticipata agli anatidi, al colombaccio, alla cornacchia nera e grigia),  in parte bilanciati con la decade di sovrapposizione riconosciuta anche dalla CE, il TAR ha stabilito fossero comunque scostamenti tali da non arrecare concreti rischi alle specie target e ciò è stato certamente possibile grazie anche al prezioso lavoro dell’Ufficio Avifauna Migratoria. Le controdeduzioni a suo tempo predisposte dal dott. Sorrenti alle linee guida ISPRA sono state sollevate in causa e di certo sono valse a dimostrare la bontà delle nostre norme in materia di tempi di caccia.

E’ stato ribadito poi un altro importante principio: anche in assenza di piano faunistico regionale, le Province possono legittimamente adottare i propri piani provinciali e i rispettivi calendari. In attesa di scoprire chi gestirà la caccia  al posto delle Province, rimane il fatto che gli enti minori delegati di funzioni possano di fatto sopperire alle mancanze degli Enti superiori.

Il TAR ha poi accolto un’altra importante tesi di Federcaccia  secondo quale i calendari venatori non sono atti che debbano essere assoggettati alla VINCA, Valutazione di Incidenza Ambientale, cosa invece richiesta dal WWF: ciò semplifica non poco l’iter di tali fondamentali strumenti.

La sentenza del TAR apre poi uno scenario ad oggi insperato: è stata ritenuta legittima infatti la norma di cui all’art. 35 della Legge Regionale Lombarda sulla caccia la quale dispone che i cacciatori che hanno scelto di esercitare la forma di caccia vagante possono effettuare 15 giornate di caccia da appostamento fisso dal 1 di ottobre. Viceversa i cacciatori da appostamento possono effettuare quindici giornate in forma vagante alla sola selvaggina migratoria. Questa norma è stata ritenuta legittima in quanto testualmente in essa si dice che “nella giornata in cui il cacciatore usufruisce di tale facoltà non gli è consentito esercitare altra forma di caccia“.

Secondo il TAR basterebbe rispettare il dettato nazionale dell’esclusività della forma di caccia “in quanto l’una forma di caccia esclude l’altra” nella giornata prescelta.

A distanza di 22 anni dall’entrata in vigore della legge 157/92 si apre forse uno spiraglio per consentire, nel mutato panorama venatorio, ai cacciatori di zona alpi di accedere in qualche misura a cacciare in ATC.

Un sentito ringraziamento rivolgo, a nome di tutti i cacciatori lombardi, al Presidente della Sezione di Bergamo, avv. Lorenzo Bertacchi, per il ruolo assunto nella causa. (Il Presidente Regionale Mauro Cavallari)

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