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Dall’Europa novità sulle armi

Dall’Europa novità sulle armi

Fortunatamente, almeno in Parlamento europeo, il pragmatismo ed il buonsenso hanno avuto la meglio sull’emotività, sulle pressioni dei fautori del rigore esasperato e sulla demagogia della solita componente verde, lo scorso 29 novembre, quando è stata approvata la modifica della direttiva 91/477/CEE sul controllo all’acquisizione e alla detenzione delle armi. Le modifiche si erano rese necessarie anche per il recepimento del Protocollo contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, (“Protocollo sulle armi da fuoco”), allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata, firmato dalla Commissione, a nome della Comunità, nel gennaio 2002. Ormai da tempo, inoltre, era emersa la necessità di una revisione puntuale della direttiva per apportare quei miglioramenti necessari per risolvere i vari problemi emersi durante la sua attuazione, in particolare quelli identificati nel rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 dicembre 2000. La nuova direttiva è entrata in vigore all’inizio di questo anno e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2010. Come già accadeva con la direttiva 91/477, la normativa costituirà comunque una base minima condivisa mentre i singoli Stati membri potranno introdurre norme più restrittive. Circostanza questa che, ahinoi, appare piuttosto probabile in Italia, visto il clima che tira in materia. In sede europea, comunque, le ragioni di fruitori e produttori di armi sono state ascoltare e i Verdi si sono visti cassare dal testo alcune proposte veramente troppo restrittive per gli operatori del settore e per tutti i cittadini. “Così che – come sottolinea l’Anpam (Associazione nazionale produttori armi e munizioni sportive) che assieme alle Federazioni Europee dei produttori di armi e munizioni Ieacs e Afems ha partecipato attivamente a tutte le fasi dello sviluppo della modifica normativa – sono stati eliminati dalla norma alcuni emendamenti repressivi quali: l’autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di ogni singola arma anche da parte dei titolari di porto d’armi; il divieto di possesso di armi anche nei confronti di chi abbia commesso una violazione penale al codice della strada; certi troppo pungenti requisiti personali e finanziari per l’accesso alle professioni di armiere; l’inclusione tra le parti essenziali d’arma anche di semplici molle e spine e dei componenti inerti delle munizioni; il famigerato ‘cooling period’ e cioè un periodo di riflessione di almeno 15 giorni lavorativi tra l’acquisto e la consegna dell’arma”. Appurato lo “scampato pericolo”, vediamo ora invece il contenuto della direttiva riformulata. Secondo il nuovo art. 5, gli Stati membri potranno consentire l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco “solo alle persone in possesso della licenza o del permesso corrispondente ai sensi della legislazione nazionale”. Come richiesto dai deputati è specificato che queste persone devono avere “un motivo valido” ed aver compiuto 18 anni d’età, salvo per la pratica della caccia e del tiro al bersaglio, dato che in alcuni Paesi tali attività sono consentite anche ai minorenni, ma purché abbiano il permesso dei genitori, siano accompagnati da un genitore o da un adulto titolare di porto d’armi. Ulteriore requisito necessario è poi quello che i richiedenti non possano “costituire un pericolo per se stessi, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza”. La condanna “per un reato volontario grave”, è precisato, deve essere considerata indicativa di un tale pericolo. I cacciatori e i tiratori sportivi, potranno inoltre detenere senza autorizzazione preventiva una o più armi da fuoco durante un viaggio effettuato attraverso due o più Stati membri per praticare le loro attività (nuovo parag. 2 dell’art. 12). Ciò a condizione, però, che siano in possesso della “carta europea d’arma da fuoco” su cui figura l’indicazione di detta o dette armi e che possano dimostrare i motivi del loro viaggio presentando, per esempio, un invito o un’altra prova della loro attività di caccia o di tiro sportivo nello Stato membro di destinazione. Proprio in relazione alla carta europea il nuovo testo precisa inoltre che questa è “un documento rilasciato dalle autorità degli Stati membri alla persona che diviene detentore e utilizzatore legittimo di un’arma da fuoco”, con un periodo di validità massimo di 5 anni, estendibili, e che nessuno Stato potrà subordinarne l’accettazione al pagamento di tasse o diritti. Il nuovo testo prevede inoltre, nel modificato art. 4, che ai fini dell’identificazione e della rintracciabilità di qualsiasi arma da fuoco assemblata, gli Stati membri dovranno esigere una marcatura unica che comprenda il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione, il numero di serie e l’anno di fabbricazione. Tale marcatura dovrà essere apposta su una parte essenziale o strutturale dell’arma da fuoco, la cui distruzione renderebbe l’arma inutilizzabile. Al fine di agevolare la tracciabilità delle armi da fuoco, delle loro parti e delle munizioni, e combattere efficacemente il loro traffico e la loro produzione illegale, dovrà essere migliorato anche lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. In questo senso il testo approvato prevede che gli Stati membri istituiscano, entro fine dicembre 2014, un archivio di dati “computerizzato”, centralizzato o decentrato, in cui ogni informazione necessaria relativa a ciascuna arma vi sia menzionata e sia accessibile alle autorità competenti. Tale archivio, è inoltre precisato, registra e conserva “per non meno di 20 anni” per ciascuna arma da fuoco, il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di serie, nonché i nomi e gli indirizzi del fornitore e dell’acquirente o del possessore dell’arma. È opportuno precisare che la direttiva non si applica all’acquisizione e alla detenzione, conformemente alla legislazione nazionale, di armi e di munizioni da parte delle forze armate, della polizia o dei servizi pubblici, dei collezionisti e degli organismi a carattere culturale e storico in materia di armi. La direttiva, inoltre, non pregiudica l’applicazione delle disposizioni nazionali relative al porto d’armi o relative alla regolamentazione della caccia e del tiro sportivo.

C.S.

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